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NO ALL' ORDINANZA AMMAZZA PICCIONI

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Esposto per maltrattamentiRisposta all'esposto

    

 

ESPOSTO A MONTE CASTELLO

ESPOSTO A NAVACCHIO

ESPOSTO A CASCINA

LAV

 

Lega

Anti Vivisezione
Associazione Animalista 

 

 

Corrispondente  di zona

PONTEDERA - VALDERA:

ANTONELLA PANDOLFI

SEDE: c/o ARCI NOVA

Via Fiumalbi 9, Pontedera

Telefono  0587/54000

Fax  0587 54064

E-mail: lav.pontedera@infolav.org

 


ENPA

Ente Nazionale

Protezione Animali

Sede Provincialee

Pisa,

Presidente

ANNA MARIA BRUNONI

 

 

DAV

Difesa Ambiente

Animali e Vita

 

Sede

Pontedera

Presidente

ALESSIO GIANI

 Pontedera, li 11 Luglio 2005                            

 

AL SIG. SINDACO

                                                             ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

AL DIRETTORE GENERALE                      

                              AL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

                                                     DEL COMUNE DI CASCINA    PI

 

          

 

 

 

  OGGETTO: Ordinanza ammazza piccioni, N° 12 03.05.2005

 Richiesta di annullamento  in sede di autotutela per illegittimità  

   

 

Le sottoscritte Associazioni animaliste  a margine indicate rivolgono  istanza urgente affinché la S.V.- voglia  provvedere all’annullamento in sede di autotutela dell’ordinanza in oggetto e/o quanto meno di sospenderne l’efficacia  prima dell’esecuzione con armi da fuoco degli animali.

Siamo venuti a conoscenza in questi giorni della famigerata Ordinanza n° 12/05 ammazzapiccioni che per l’ennesima volta viene reiterata sebbene negli ultimi due anni di fatto non aveva avuto esito a seguito delle nostre rimostranze e ricorsi adeguatamente motivati in cui si evidenziavano vizi di eccesso di potere per illegittimità e incompetenza.

Da parte della S.V. e degli Uffici competenti quindi si vuole perseguire la strada del comportamento arrogante ed indisponibile al confronto più volte richiesto, non recependo nemmeno le decisioni del Difensore civico che da un lato ha ritenute tutte illegittime le ordinanze emanate sino ad oggi e dall’altra  l’obbligo ( per la verità già sancito dall’art. 7 e seguenti della legge 241/90) di comunicare preventivamente a questa Associazione gli eventuali procedimenti che si volessero attuare contro gli animali.

Riteniamo tali comportamenti “violenti” alla  pari della stessa violenza dell’ordinanza che dispone la morte per fucilazione per centinaia di piccioni, rei di vivere e stazionare sui cieli del Comune di Cascina.

Tralasciamo ogni ulteriore commento per motivare la richiesta di annullamento:

 

L’ordinanza citata è palesemente illegittima ed emanata in violazione dell’art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.- Lgv. 267/2000.

 

1)      Carenza di motivazioni

 

A giustificazione dell’ordinanza contingibile ed urgente si citano:

a)      segnalazioni di diversi cittadini per inconvenienti causati da piccioni sulle piazze, giardini ,vie ecc.

 

b)      La richiesta in data 3.05.2005 inviata congiuntamente da Associazioni di agricoltori, Coltivatori Diretti e dagli Esercenti delle Macchine Agricole per il contenimento dei danni in agricoltura, così come avvenuto nel passato”.

 

In sostanza, come avvenuto nel passato, bastano due o tre segnalazioni verbali di cittadini ( ma sarà vero?) e la nota ormai ciclostilata che viene trasmessa sempre dalle stesse Associazioni e sempre nella stessa data del 3 Maggio ( di cui non si comprende il ruolo e lo scopo degli esercenti di macchine agricole, ma più ce ne sono meglio è)  che il Sindaco emette, seduta stante nello stesso giorno del 3 maggio ,  Ordinanza ammazzapiccioni, ovviamente dopo una istruttoria durata alcuni minuti ma comunque “adeguata, articolata, motivata controdeducendo tutte le argomentazioni espresse in passato dalle Associazioni stante il fatto che “ … la possibilità … è questione complessa e controversa sia dal punto di vista giuridico che interpretativo” ( cfr. 5° alinea dell’Ordinanza).

 

Poi dopo l’esame controverso di cui sopra  la S.V. o il Responsabile del Procedimento ( ma se c’è un responsabile non è dato di sapere comunque ipotizziamo che  sia Il responsabile dell’Ufficio Ambiente) forse ritenendo che le solite due o tre lagnanze di cittadini  o la solita lettere ciclostilata delle Associazioni non siano sufficienti , ha ritenuto anche di evidenziare il fatto di dover tutelare la salute pubblica prevenendo l’insorgere di patologie favorite dall’eccessiva diffusione dei piccioni nel territorio ( allarme … allarme). che con l’approssimarsi della stagione estiva i pericoli per la salute pubblica assumoni aspetti gravi ed incontrollabili.

 

Riteniamo che tale supposizione sia frutto di una frettolosa redazione del testo, non attentamente valutata e ponderata, del Sindaco o forse del Responsabile, che non crediamo abbia conoscenze scientifiche o titoli a riguardo, tanto appare grave e assurda, anche perché non riferibile direttamente all’Azienda USL  o all’ARPAT:

Atti di questo tipo in spregio alle più elementari diritti di partecipazione e di obbligo di motivazione, oltre che illegittimi possono essere emanati solo da chi esercita il potere di fare e disporre a proprio piacimento contando sul silenzio e l’indifferenza di altri Enti o Istituzioni che pure potrebbero intervenire solo almeno per ricondurre l’operato del Comune nell’alveo di legittimità sia procedura che di merito.

 

In particolare:

1)                  Violazione art. 50 T.U. 267/2000

 

Il procedimento è viziato perché non sussistoni gli elementi  di urgenza previsti dall’art. 50 citato. Come detto , tutti gli anni in data 3 Maggio viene emessa questa famigerata Ordinanza, sempre con le stesse motivazioni, in cui si dispone l’abbattimento di piccioni come in questo caso dal 1° Agosto al 15 Settembre: Dov’è l’urgenza?

Se vi è un pericolo per la salute pubblica o l’ordine pubblico bisogna intervenire subito e non dopo 3 mesi. Ma subito non è possibile perché bisogna organizzare le squadre di cacciatori, procedure di richieste ed autorizzazioni , ecc. e occorre tempo.

Inoltre il fatto è ricorrente annualmente tanto da essere ormai considerato prassi costante e senza però che il fenomeno si risolva ( o meglio che il pericolo sia rimosso o comunque si riduca). Verrebbe da pensare che nonostante tutti gli abbattimento effettuati da 10 anni a questa parte non sono serviti a nulla e che tanto sangue e sofferenza è stata del tutto inutile: dannati piccioni !! 

 E’ evidente che si tratta di un provvedimento di natura ordinaria come la manutenzione delle strade e forse  già inserito nella parte corrente del Bilancio comunale, e non già di evento straordinario ed imprevedibile a cui bisogna far fronte con i poteri eccezionali previsti dall’art. 50 del TU 267/00.

 

2)                  Avvio del procedimento  art. 3 e seg. Llegge 241/90

 

.Il provvedimento non è preceduto dalla comunicazione di avvio, da notificare alle associazioni animaliste a tutela dei diritti degli animali, come aveva statuito il Difensore Civico, ma pure non è preceduto da un esame serio, analitico, delle varie problematiche sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista etico e sociale e soprattutto da un progetto generale tendente effettivamente alla riduzione del numero dei piccioni, come avvenuto anche in altre città vicine.

E’ proprio la mancanza di analisi del fenomeno  che porta a rendere illegittimo il provvedimento ed errata la conclusione “abbattimento mediante sparo “ perché è notorio in base a numerose ricerche scientifiche che l’abbattimento degli uccelli non produce alcun risultato concreto, in quanto quelli soppressi vengono subito rimpiazzati con proliferazione di nasciture e spostamento da altri luoghi perché il numero si assesta in base alla disponibilità di cibo e spazio

 

3)                  gli inconvenienti igienici

Per gli inconvenienti igienici sulle vie, piazze, giardini, basterebbe che Codesto Comune provvedesse a far pulire le proprie vie e piazze ed a far installare appositi dissuasori sui cornicioni dei fabbricati, perché il problema si risolva.

E’ emblematico , a riguardo, che di tutto siano accusati gli animali e non il nostro comportamento nei confronti di loro. E’ stato  accertato che l’inconveniente igienico, provocato sulla salute dell’uomo, dal passaggio di una sola auto nel territorio del Comune di Cascina è 100 volte più grave e pericoloso del guamo di una colonia di piccioni. Che stazioni nel medesimo territorio. Ci chiediamo: perchè non chiudere il territorio del Comune di Cascina alle auto??.

 

4)      Le proteste degli agricoltori

 

Le proteste degli agricoltori ci sembrano eccessive, anche per il solo fatto che sono ripetitive, pur non disconoscendo che gli uccelli in genere e quindi non solo i piccioni, possono creare danni che riteniamo comunque di entità trascurabile, e comunque possono essere utilizzati i vecchi sistemi dei contadini oppure come dispone l’Ordinanza delle bombarde innocue per spaventarli. .

 

Non comprendiamo però il danno che i piccioni provocano alle colture nel mese di Agosto e Settembre quando cioè non è periodo di semina per cui ci sembra che il danno alle colture sia del tutto ipotetico, comunque minimale,  e forse non veritiero. 

Ma Lei Sig. Sindaco o il Responsabile dell’Ufficio Ambiente – se esiste- ha mai pensato alla quantità di pesticidi che vengono immessi in agricoltura, che provocano stragi di uccelli? 

Se fosse possibile si potrebbero allontanare gli uccelli ed i piccioni dal territorio agricolo di Cascina solo perché altamente contaminato da pesticidi e sostanze analoghe.

 

5)                  salute pubblica

 

Per l’allarme alla salute pubblica di cui al 3° capoverso dell’Ordinanza, siamo a diffidarla per l’immediato ritiro stante la gravità e l’infondatezza di quanto enunciato.

 

Di ciò non viene fatto riferimento ad alcuna situazione effettivamente verificatesi ed accertata ,e, cosa più grave viene espresso una opinione personale senza l’ausilio degli Enti preposto alla salute pubblica ( USL ed ARPAT) suscitando nell’opinione pubblica paure e fobie incontrollabili ed ingiustificate.

Non di meno si alimentano pregiudizi nei confronti di questa o quella specie di animali, diseducazione ambientale e soprattutto nei giovani e nei bambini, a cui si dovrebbe insegnare invece l’amore per la biodiversità e la tolleranza.

 

Esistono anche per quanto riguarda le zoonosi una vasta letteratura scientifica che dimostra che l’eventuale presenza di agenti patogeni nei colombi non costituisce pericolo  per l’uomo, o comunque ha percentuali infinitesimali, in quanto l’eventuale contagio dovrebbe avvenire per ingestione di carne o uova ..

Ma comunque nel caso di che trattasi non risultano accertate patologie e quindi anche sotto tale aspetto l’Ordinanza è immotivata.

 

Se questi rilievi cercano di dimostrare la carenza di motivazione e procedurali dell’Ordinanza e crediamo in modo esaustivo di cui Codesta Autorità non può disconoscere o far finta di nulla, ben altri sono i rilievi nel merito:

A)        il presupposto normativo art. 638 c.p.

 

Il presupposto normativo su cui si fonda l’Ordinanza è soltanto l’art. 638 del c.p. ( non punibilità per l’uccisione di animali  sorpresi sul proprio fondo al momento che arrecano danni) 

Se così è, a cosa serve l’ordinanza del Sindaco?

Ciascun proprietario può decidere di uccidere animali sul proprio terreno al momento che li sorprende ad  arrecare danno, anche se sarebbe opportuno specificare cosa intendiamo per danno  e cioè  che deve essere giuridicamente apprezzabile.

L’ordinanza  non dispone nel senso sopradetto ed anzi ordina l’uccisione anche se i piccioni se al momento non arrecano danno o se questo è di lieve entità. 

 

B) violazione art. 638, 544,bis, 544 ter del c.p. .  Legge 157/1992

 

La violazione è ancora più evidente laddove si dispone che i cacciatori potranno “svolgere operazioni di abbattimento con sparo senza richiesta dei conduttori o proprietari dei fondi nei casi in cui individui, durante la sorveglianza, concentrazioni di piccioni nelle aree agricole nell’atto di produrre danni alle colture”

.

In tal caso, come abbiamo già evidenziato nelle premesse, si tratta di un vero e proprio di abuso di potere, ma sinceramente non sappiano nemmeno di quale potere pubblico, (amministrativo, penale civile militare)  che potrebbe autorizzare persone ad introdursi, senza consenso, nella mia proprietà per uccidere volatili che vi stazionano, non appartenenti alla specie cacciabili secondo le normative vigenti e in periodo di silenzio venatorio.

In altre parole, cacciatori vengono a sparare nella mia proprietà senza il mio consenso e in periodo di caccia non consentita, solo perché lo ha ordinato il Sindaco,

Se questa violazione è da considerarsi non solo illegittima, ma fuori dal mondo civile, lo lasciamo decidere a Lei Sig. Sindaco ed al responsabile del procedimento.

 

Preme sottolineare che l’accesso ai fondi altrui è consentito solo per l’esercizio della caccia – tranne per i fondi chiusi – e quindi ciò conferma che Codesta Autorità intende assumere i poteri in materia caccia non Le spettano in modo assoluto.

 

c)      VIOLAZIONE della L. 11.2.1992 n° 157 e della LR 12.01.94 n° 3 e s.m.

Per l’esecuzione dell’Ordinanza si dispone di avvalersi dei cacciatori, travestiti da guardie volontarie venatorie delle Associazioni di caccia,  che possono abbattere piccioni – animali inselvatichiti come indicato nel testo dell’ordinanza- nel periodo di chiusura della caccia dal 1.08.2005-al 15.09.2005 e cioè esercitare la caccia a specie non cacciabili in periodo di chiusura e silenzio venatorio.

 Ci domandiamo, come può il Sindaco emanare ordinanze in materia di caccia, la cui competenza è riservata esclusivamente ala Regione e  Provincia?

Ma il piccione è animale domestico o selvatico?

Il fonte degli esperti è diviso sulla classificazione del piccione dal punto di vista giuridico  e per alcuni è domestico in quanto discendente da animali domestici, per altri è selvatico perché la definizione della legge italiana non contempla tale status in base alle propria origine più o meno selvatica, ma solamente se rispondono alla condizione di “vivere il libertà”

   Anche secondo il normale convincimento lo status della naturale libertà significa la possibilità di vivere liberamente in modo proprio perché possono scegliersi i luoghi dove andare, nutrirsi, dormire,  ecc.  e non sono obbligati dall’uomo “padrone”.

   Il rapporto di naturale libertà non ha e non può avere rapporti di dipendenza con la status iniziale dell’animale, ma trova  piena giustificazione dalla vita propria dello stesso, non dissimile da altre specie ufficialmente definite selvatiche  quali i gabbiani, storni passeri ecc. 

 

 Se  quindi il piccione è animale che vive allo stato di naturale libertà  il Sindaco  non è competente ad emanare Ordinanze in materia di caccia, essendone preclusa dalla Legge fondamentale 157/1992 che tra l’altro prevede, al di fuori dei casi disciplinati ,  la possibilità di esercitare controlli e selezione di specie solo successivamente all’adozione di metodi incruenti ed ecologici .

 

D)  Animale domesticio?  violazione dell’art. 544 bis e 544 ter  del codice penale

 

Nell’Ordinanza citata si dispone l’uccisione ed abbattimento di piccioni con armi da fuoco  a mezzo di persone volonatarie, da cui si ipotizza che il piccione sia un animale domestico di proprietà di nessuno e quindi dello Stato e comunque nella potestà del Sindaco, il quale invece di provvedere alla sua tutela ai sensi del D.P.R. 31/3/1969 o al contenimento secondo metodi incruenti, li uccide.

Ma è possibile uccidere tramite armi da sparo e utilizzo di cacciatori, gli animali domestici?  Noi riteniamo di no.

Infatti Il Sindaco esercita le funzioni di protezione degli animali ai sensi del DPR 31.3.1969 , per cui è incaricato della vigilanza e  protezione degli animali, e pertanto non può emanare atti che contemplano violenza ed uccisione di animali o indurre altri a farlo per non incorrere nel reato di uccisione senza necessità e/o maltrattamento  punito dall’art. 544 bis e 544 ter del codice penale.

 

   Inoltre è indubbio che permettere la uccisione indiscriminata e senza selezione dei piccioni, al di là del fatto eticamente inaccettabile,  provoca enormi sofferenze agli animali, sia perché molti rimangono feriti con indicibili sofferenze e l’uccisione delle femmine che in quel momento stanno allevando i piccoli ne provoca fatalmente la loro morte.

 

   Il Sindaco ha il dovere di compiere atti a tutela  e protezione degli animali e per questo motivo che tante amministrazioni pubbliche hanno avviato iniziative per favorire un corretto rapporto tra i cittadini e gli animali, adottando misure ecologicamente compatibili, partendo dal presupposto che tutte la fauna è meritevole di tutela e che la loro soppressione offende il comune sentimento di pietà.

 

E) VIOLAZIONE del D.Lgv. 22/1997  relative alle modalità di smaltimento delle carcasse.

 

Che dire ancora:     al fine di far sparire con immediatezza le carcasse degli animali si autorizza implicitamente l’interramento della stesse, senza  nemmeno precedere  preventivamente a verificarne l’idoneità del sito e compiere i necessari accertamenti geomorfologici e stratigrafici  del terreno, necessari per concedere l’autorizzazione stessa, atta ad impedire eventuali contaminazione delle falde acquifere e problemi igienici sanitari del suolo, stante la precvdibile ed incontrollata superficialità degli interessati nelle operazioni..

 

Ma su tale disposizione è stato richiesto parere alla USL di competenza ed al’ARPAT, come avviene per i comuni mortali in situazioni ordinarie?

 

 Non è fuori luogo ipotizzare che per eliminare un danno ( o fare un favore a pochi) che non esiste, si finisce  per crearlo a danno della collettività, inquinando le falde. 

 

CONCLUSIONI

 

 P.Q.M. si richiede:

 

1)      l’annullamento in sede di autotutela e con urgenza dell’ordinanza del Sindaco n° 12  del 03.05.2005 di cui in oggetto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della presente, avvertendo che in caso contrario, saremo costretti a segnalare all’A.G. competente di attivare ogni azione verso i Responsabili per le violazioni citate nella presente e rilevanti sotto il profilo penale,ed eventuali ricorso in via gerarchica.

2)      Di attivare un piano di contenimento del numero dei piccioni con metodi incruenti ed ecologici sulla base di esperienze maturate dai Comuni toscani di Pisa, Pontedera e soprattutto Firenze.

3)      Di renderci disponibili assieme ad altre Associazioni ed Enti ad affrontare il problema con Codesta Amministrazione in spirito di collaborazione

 

 

 

 

 

 

 

 

   Si Chiede inoltre:

 - di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3  e seg. della legge 241/90  e

-          di essere notiziati sull’esito della presente richiesta anche a mezzo E–mail o FAX

 

-            di avere copia delle autorizzazioni già rilasciate per l’abbattimento, e i verbali di esecuzione e smaltimento delle carcasse

 

-             

Ci riserviamo sin da ora ogni altra azione e ricorso nelle sedi più opportune.

 

 

 

 

                Antonella Pandofi …………………………….

 

                Anna Maria Brunoni …………………………….

 

                Alessio Giani            …………………………….